Negozi alla rottamazione

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Italia Oggi – 22 maggio 2014

Riammesso per un periodo di cinque anni lo speciale indennizzo, pari al minimo di pensione Inps,a favore dei piccoli esercenti che riconsegnano la licenza. A ridare nuova vita al beneficio è l’art. 1 della, comma 490 della legge n 147/2013 (Stabilità 2014)

Leonardo Comegna

Riammesso per un periodo di cinque anni lo speciale indennizzo, pari al minimo di pensione Inps, previsto dall’art. 2, comma 43, della legge n. 549/1995 (il collegato alla Finanziaria 1996) a favore dei piccoli esercenti che riconsegnano la licenza. A ridare nuova vita al beneficio è l’art. 1 della, comma 490 della legge n 147/2013 (Stabilità 2014), come indicato dall’Inps nel messaggio n. 4832/2014.
Chi ne ha diritto. L’indennizzo spetta ai soggetti che nel periodo 1 gennaio 2012- 31 dicembre 2016 risultino in possesso dei seguenti requisiti: 62 anni di età, se uomini, ovvero 57 anni di età, se donne; iscrizione, al momento della cessazione dell’attività, da almeno cinque anni, in qualità di titolari o di coadiutori, nella gestione commercianti Inps. Possono inoltre accedere alla agevolazione (con decorrenza 1 febbraio 2014), anche coloro che, pur avendo maturato i requisiti per il diritto alla predetta prestazione nel periodo 1 gennaio 2009-31 dicembre 2011, non avevano presentato la relativa domanda o gli era stata rigettata perché presentata oltre il termine ultimo del 31 gennaio 2012. Per poter ottenere l’indennità l’interessato deve: – cessare definitivamente l’attività;- riconsegnare al comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto, ovvero quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata; – effettuare la cancellazione dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; dal registro degli esercenti il commercio presso la camera di commercio, per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; dal ruolo provinciale istituito presso la camera di commercio, per gli agenti e rappresentanti di commercio. A suo tempo l’Inps ha ricordato che per le attività di commercio al minuto il digs n. 114/1998 ha fatto venir meno l’obbligo dell’iscrizione al registro degli esercenti il commercio (Rec), con effetto dal 24 aprile 1999, e quindi il conseguente obbligo di cancellazione.
Misura dell’assegno. Ai soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati spetta un assegno mensile, sino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, pari all’importo del trattamento minimo di pensione: 501,38 euro nel 2014. L’erogazione dell’indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età pensionabili previste per la vecchiaia dalla riforma Fornero. L’assegno è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, autonoma o subordinata. I periodi indennizzati sono utili quale contribuzione figurativa, ai soli fini del raggiungimento del diritto alla pensione (e non anche per la misura). Per ottenere l’indennizzo occorre presentare apposita domanda. In proposito l’Istituto fa sapere che sul sito è stato pubblicato, in formato Pdf, in attesa dell’introduzione della versione online, il modello AP 95 per la presentazione delle istanze fino al 31 gennaio 2018. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione comprovante la cessazione definitiva dell’attività: la riconsegna dell’autorizzazione e la cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio. Per alimentare il fondo che deve intervenire per la corresponsione dell’indennità, gli iscritti alla gestione commercianti devono versare un contributo aggiuntivo (a quello del 22,20% destinato al fondo pensioni) nella misura dello 0,09% sino a tutto il 2018.

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