Registro imprese vincolato a utili e bilanci

Registro imprese vincolato a utili e bilanci

Sole24ore – 10 giugno 2016

Con una serie di pareri lo Sviluppo economico ha ricordato la disciplina che regolamenta l’iscrizione alla sezione speciale. Ad esempio, il mantenimento dell’iscrizione nella sezione speciale è espressamente condizionata al deposito del primo bilancio d’esercizio; solo in questo caso, infatti, la Cciaa ricevente l’istanza di “conferma” di iscrizione potrà attestare il rispetto dei requisiti normativi, che prevedono limiti stringenti di fatturato e inibizione alla distribuzione degli utili.

Alessandro Sacrestano

Al di là delle difficoltà fmanziarie, le start up debbono fare i conti con una disciplina alquanto rigida in fatto di riconoscimento dello status. A tal scopo la normativa, fissata dal Dl n.3/2015, stabilisce l’obbligo per tali società di iscrizione nell’appositasezione speciale del Registro delle imprese, rispettando alcune specifiche prerogative che non sempre sono state ben comprese. Recentemente con alcuni pareri del 20 maggio scorso, il Mise ha chiarito una serie di fattispecie dubbie. Ad esempio, il mantenimento dell’iscrizione nella sezione speciale è espressamente condizionata al deposito del primo bilancio d’esercizio; solo in questo caso, infatti, la Cciaa ricevente l’istanza di “conferma” di iscrizione potrà attestare il rispetto dei requisiti normativi, che prevedono limiti stringenti di fatturato e inibizione alla distribuzione degli utili. In base ad un parere precedente (25 gennaio 2016), poi tale vincolo è stato confermato anche per le imprese che, costituite dopo il mese di ottobre, possono godere del cosiddetto esercizio pluriennale, posticipandosi l’obbligo di deposito del bilancio e includendo l’esercizio fmo al 31/12 dell’annualità successiva Ovviamente, nel loro caso, si differisce parallelamente anche il termine per la “conferma”. Sempre in terna di “conferma” dei requisiti per la sezione speciale,valelapenadi ricordarechecon un ulteriore parere (21 marzo 2016) il Mise aveva chiarito che decorsi inutilmente i termini per l’effettuazione della “conferma”, il Registro imprese non è obbligato a mettere in mora l’aspirante start up, dovendosi invece limitare a disporne l’immediata cancellazione (pur conservando l’iscrizione nella seziona ordinaria), comunicandole a mero titolo di cortesia la cancellazione avvenuta Per le start up a vocazione sociale, inoltre, cui la norma chiede di depositare in Camera di commercio annualmente il cosiddetto documento di impatto sociale, il Registro delle imprese potrà rico-noscerelostatusanchesoloperal-cuni anni, in funzione dell’effettivo deposito del predetto documento.Quanto alvincolo di distribuzione degli utili in ipotesi di cancellazione dalla sezione speciale, il Mise ha confermato che non esiste alcun ostacolo in tal senso, anche se vengono distribuiti utili maturati durante la permanenza di detta iscrizione. L’iscrizione è inoltre condizionata dalla presenza di un oggetto sociale, esclusivo o prevalente, consistente nello sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

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