Le reti d’impresa fanno i conti

Le reti d’impresa fanno i conti

Italia Oggi – 06 gennaio 2014

Countdown per il deposito del bilancio dei contratti in rete. Entro il 28 febbraio 2014, l’organo comune del contratto in rete è tenuto a depositare presso l’ufficio del registro imprese la situazione patrimoniale .

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Cinzia De Stefanis

Countdown per il deposito del bilancio dei contratti in rete. Entro il 28 febbraio 2014, l’organo comune del contratto in rete è tenuto a depositare presso l’ufficio del registro imprese la situazione patrimoniale («bilancio»). Sempre più imprese, intanto, ricorrono al contratto in rete per uscire dalla difficile e perdurante crisi economica. I numeri di dicembre dicono che lo strumento è ormai una certezza. A poco più di tre anni dalla costituzione della prima rete d’imprese, la voglia di fare gioco di squadra coinvolge ormai quasi 5.900 soggetti dall’edilizia alla sanità, dal tessile alle nuove tecnologie, per un numero di contratti che al 1 dicembre 2013 aveva superato quota 1.200.
Appuntamento al 28 febbraio. Il deposito del bilancio deve essere fatto presso l’ufficio del registro imprese in cui il contratto di rete ha sede legale. L’adempimento è stabilito dall’art. 3, comma 4 ter – numero 3) – del decreto legge del 10/02/2009 n. 5 che prevede l’obbligo, per i contratti di rete dotati di fondo patrimoniale, del deposito della situazione patrimoniale entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il termine di approvazione e deposito dei bilanci non è derogabile ed è 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio (28 febbraio per gli esercizi che si chiudono il 31/12). L’obbligo di deposito della situazione patrimoniale riguarda i contratti di rete con organo comune e con fondo patrimoniale (non è rilevante, invece, se hanno o meno la soggettività giuridica). Se mancano questi due elementi non c’è obbligo di deposito della situazione patrimoniale. Il deposito deve essere effettuato dall’organo comune (es. presidente della rete). Presentato il modello B (codice atto 720). Il bilancio deve essere allegato in formato XBRL. Due sono le tipologie dei contratti di rete: contratto di rete senza costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune destinato a svolgere l’attività con i terzi e contratto di rete con costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune destinato a svolgere l’attività con i terzi.
I numeri. Tre sono le regioni in testa per numero di reti d’impresa. Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. E infatti la Lombardia a contare, in Italia, il maggior numero d’imprese (416) aderenti a un contratto di rete; seguono nella «classifica» delle regioni per maggior numero di imprese coinvolte l’Emilia-Romagna (276 realtà) e il Veneto (141). La dimensione della rete misurata in base al numero delle imprese partecipanti appare ancora piccola. Se si sommano le reti con tre imprese e quelle composte da quattro a nove imprese si ottiene un totale di 977 contratti di rete su 1.240. Dunque, quasi l’80% dei contratti riguardano un numero di imprese che varia da 3 a 9. I due dati rilevanti sono, da un lato, il numero elevato di reti bilaterali (il 13,1% del totale) e, dall’altro, la quasi totale assenza di macro-reti con un numero di imprese partecipanti superiore alle 50 imprese (una sola rete su 1.240 contratti). Le imprese partecipanti ai contratti sono prevalentemente costituite sotto forma di società di capitali (67%), con un numero limitato di imprese esercitate con la formula giuridica delle società di persone e dell’ imprese individuali. Molto limitato il numero delle società cooperative (421 realtà per un peso % pari al 7,2) segnale che la rete d’impresa non ha ancora trovato adeguato sviluppo nel mondo del non profit. La mappatura dei settori evidenzia come il contratto di rete si sia diffuso ampiamente sia tra le imprese manifatturiere che del terziario. Nello specifico all’industria in senso stretto fa riferimento con 2.204 soggetti il 37,4% delle imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete seguita dall’insieme dei servizi alle imprese con il 24,2%. Più contenuta è l’incidenza dell’edilizia (9,7%), del commercio (9,2%) e dell’agricoltura (4,8%). Ricordiamo che il contratto di rete è stato introdotto nell’ordinamento con l’art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.. Con l’art. 45 del decreto legge n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012 sono state introdotte delle modifiche alla disciplina pre-vigente. In particolare, è stata riconosciuta la possibilità di attribuire la soggettività giuridica al contratto di rete, nel caso in cui venga costituito un fondo patrimoniale comune e un organo comune destinato a svolgere attività con i terzi.

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